Andrea Galliani, di ARERA al seminario sull'autoconsumo del 22/02/2023 |
La nuova normativa definitiva sulle Comunità Energetiche Rinnovabili entrerà in vigore solo dopo l'approvazione definitiva del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sugli incentivi.
Fino ad allora restano in vigore le regole della disciplina transitoria, in base alle quali le CER possono nascere ed operare esclusivamente nelle zone di bassa tensione (sottese alla cabina secondaria) e con impianti non superiori a 200 Kw.
Attualmente il decreto del MASE è stato definito ed inviato all'Unione Europea per acquisirne il parere.
La nuova normativa definitiva sulle Comunità Energetiche Rinnovabili potrà essere applicata dopo l'entrata in vigore del Decreto del MASE che aggiorna i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili.
Contestualmente entrerà in vigore il nuovo Testo Integrato di Autoconsumo Diffuso (TIAD) emanato da ARERA con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, che disciplina le nuove modalità per la valorizzazione dell'energia elettrica virtualmente autoconsumata, come stabilito dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 e che specifica le proprie tempistiche di avvio, legandole all'entrata in vigore del decreto del MASE sugli incentivi.
Prima di tali tempistiche rimane operativa la disciplina transitoria, in attuazione dell'articolo 42-bis, del decreto milleproroghe, con la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A, in base alla quale le CER possono nascere ed operare esclusivamente nelle zone di bassa tensione (sottese alla cabina secondaria) e con impianti non superiori a 200 Kw.
Riferimenti normativi
- è approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel;
- il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso trova applicazione a decorrere dall'ultima data tra il 1 marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 199/21;
- a decorrere dalla data di cui al punto 2, la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A è abrogata;
- dalla medesima data, per le configurazioni realizzate ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 si applica il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso.
- A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del limite del 30% in relazione agli impianti di produzione esistenti ammissibili nelle nuove comunità energetiche rinnovabili;
- ai fini della pubblicazione delle aree sottese alle singole cabine primarie, l’articolo 10 del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
Slide ARERA dal seminario sull'autoconsumo del 22 febbraio 2023 |