Le nuove regole operative del GSE sono in consultazione fino al prossimo 19 giugno.
Proviamo a fare delle prime valutazioni.
In questo post esaminiamo brevemente la prima questione posta alla consultazione, che riguarda le modalità di ammissione al servizio di valorizzazione dell'autoconsumo ed in particolare l'individuazione del soggetto referente.
Questo post fa parte di un gruppo di sei articoli:
- Regole tecniche GSE in consultazione
- Ammissione al servizio, individuazione del soggetto referente
- Ammissione al servizio, definizione dei poteri di controllo per le CER
- Ammissione al servizio, disponibilità dell’impianto di produzione per le CER
- modalità di attivazione del servizio, gestione del contratto
- modalità di erogazione dei contributi previsti dal servizio, acconto e conguaglio
Per una comunità Energetica Rinnovabile il referente stabilito dalla normativa è la comunità stessa, come soggetto giuridico, che se lo ritiene può dare un mandato senza rappresentanza ad un soggetto terzo.
L'articolo 11.2 del TIAD stabilisce che il GSE:
- definisce le modalità secondo cui si può dare il mandato senza rappresentanza ad un referente diverso dalla configurazione stessa (ad esempio la Comunità Energetica).
- stabilisca quali soggetti possono essere individuati come referrenti mandatari
- quali garanzie economiche/finanziarie debbano fornire
La proposta del GSE
Il referente delegato deve possedere specifici requisiti soggettivi ed oggettivi a garanzia del processo di erogazione degli incentivi e di ripartizione dell’energia elettrica condivisa tra membri della configurazione.
Individuazione del referente, la proposta del GSE |
Nella proposta GSE tale figura può essere:
- Il produttore, anche terzo rispetto alla CER, in quanto soggetto che svolge già un ruolo rilevante per la comunità (e per le altre configurazioni previste), gestendo uno o più impianti di produzione, e che può garantire quella solidità patrimoniale necessaria per tutelare l’assetto della configurazione e dei suoi membri.
- Altri soggetti diversi dal produttore, laddove sussistano requisiti che possono assicurare forme di tutela analoghe a quelle fornite dal produttore, quali:
- requisiti soggettivi e professionali per comprovare un’adeguata professionalità e competenza tecnica nell'erogazione di servizi del settore dell’energia;
- requisiti oggettivi: possesso di adeguate garanzie patrimoniali, identificate in misura proporzionale rispetto agli investimenti realizzati sugli impianti di produzione incentivati.
La discussione
PUNTO I - Si condivide la proposta di GSE di individuare, in aggiunta a quanto già disciplinato nel TIAD, come soggetto Referente un produttore i cui impianti rilevino per la configurazione, anche terzo rispetto alla medesima configurazione? Perché?
Proviamo a fare delle prime valutazioni.
Ovviamente è da approfondire.
Può aver senso che nelle configurazioni in cui vi è un unico produttore che gestisce gli impianti questo possa essere delegato come referente. Anche quando ce ne sono di più, si potrebbe sceglierne uno.
Per quanto riguarda le Comunità Energetiche, può essere difficile individuare un'entità chiamata "il produttore" diverso dalla comunità stessa.
Anzi in base alla normativa, gli impianti devono essere nella disponibilità e soggetti al controllo della Comunità, che ha quindi la responsabilità di gestirli e di produrre l'energia in modo coerente con le proprie finalità. Il produttore è quindi sempre la comunità, che ha la disponibilità ed il controllo degli impianti o perchè ne è proprietaria oppure perchè ha stipulato un contratto con il proprietario.
Ovviamente la comunità può delegare la gestione dell'impianto ad altro soggetto, ad esempio al proprietario stesso, pur mantenendone la disponibilità ed il controllo, e quindi la responsabilità verso tutti i membri della comunità.
Ricordiamo che la CER opera a livello di zona di mercato, è costituita a grappolo da tanti gruppi di autoconsumo locali, nelle aree sottese alla medesima cabina primaria, con casi in cui l'investimento è stato fatto dalla comunità stessa, altri da singoli membri, altri ancora da terzi, che di fatto li hanno forniti in affitto (le grandi società di produzione ad esempio).
Detto questo, potrebbe comunque aver senso lasciare libera la CER di delegare il ruolo di referente ad un produttore/gestore degli impianti, ritenuto sotto la propria responsabilità idoneo a svolgere il ruolo, dovendo in ogni caso fornire adeguate garanzie, per tutelare tutti i membri della comunità.
PUNTO II - Si condivide di estendere questo ruolo anche ad ulteriori soggetti giuridici in possesso di specifici requisiti soggettivi (e.g. competenza specialistica nell'erogazione di servizi nel settore dell'energia) ed oggettivi (e.g. patrimonializzazione minima, altre forme di garanzia)? Nel caso si condivida la proposta, come rendere tali requisiti facilmente individuabili (e.g. codice ATECO, stato patrimoniale)? Quali ulteriori elementi/requisiti possono essere necessari per meglio identificare il Referente? Perchè?
Per quanto riguarda le CER, la regolazione dovrebbe favorire l'aggregazione. Tante piccole comunità nate in modo autonomo, dovrebbero potersi federare individuando un unico referente (ad esempio una delle CER federate).
Quindi si dovrebbe prevedere che una CER registrata al GSE, che ha il ruolo di referente, possa essere delegata da altre CER a svolgere tale ruolo.
Per quanto riguarda ulteriori soggetti, bisogna definire i requisiti a tutela dei membri, che dovrebbero essere commisurati alla consistenza della configurazione stessa (ad esempio numero e potenza complessiva degli impianti), numero di membri, numero di zone di autoconsumo attivate, ecc.
Sarà utile fare approfondimenti.