Il Ministro dell'Ambiente GilbertoPichetto Fratin |
Niente incentivi agli impianti nuovi, se entrati in esercizio prima della costituzione della comunità energetica (guarda il video con la notizia).
La versione finale del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicata il 24 gennaio scorso sugli incentivi per l'autoconsumo diffuso, contiene questa novità inattesa e non certo positiva per chi sta realizzando le Comunità Energetiche Rinnovabili.
Si tratta di un nuovo comma 2 dell'articolo 3 del decreto, che riguarda i "requisiti per l’accesso agli incentivi". In pratica il decreto dice che gli incentivi in tariffa sono erogati per la condivisione di energia dai soli impianti che entrano in esercizio dopo la data di costituzione della comunità.
Inoltre sembrano escluse completamente dagli incentivi quelle comunità che non prevedono nei loro statuti che la partecipazione come membri delle imprese sia consentita solo alle Piccole e medie Imprese.
Siamo di fronte ad una novità assoluta, apparsa dal nulla, che non era presente nemmeno nell'ultimo testo disponibile del decreto, approvato dall'Unione Europea e mandato alla corte dei Conti, che pensavamo fosse la versione finale, e che diceva che le comunità dovevano essere costituite alla data di presentazione della domanda per gli incentivi, come peraltro ovvio, senza fare alcun riferimento agli impianti o alle PMI.
La nuova formulazione, secondo noi, contrasta in modo evidente con la normativa nazionale sulle Comunità Energetiche.
Infatti i requisiti di accesso agli incentivi, sono specificate nella normativa nazionale, rappresentata dal Decreto Legislativo 199 del 2021, agli articoli 8, 31 e 32.
In particolare l'articolo 8 specifica che il decreto ministeriale di cui stiamo parlando, che definisce i meccanismi di incentivazione, deve seguire i seguenti "criteri direttivi": “possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”, cioè dopo il 15 dicembre 2021.
Inoltre, per quanto riguarda le grandi imprese, la citata normativa, all'articolo 31, specifica che le Comunità Energetiche sono aperte a tutti i clienti finali, incluse quindi le grandi imprese, che non possono avere poteri di controllo.
Le conseguenze negative per le Comunità Energetiche di questa nuova formulazione del Decreto sono evidenti: Il principale riguarda quei soggetti promotori di comunità energetiche che, sulla base delle indicazioni della normativa nazionale, hanno già realizzato ed allacciato alla rete degli impianti di produzione, senza avere però ancora formalizzato la costituzione della comunità, proprio per attendere la pubblicazione del Decreto e attendere il decreto finale. Ora questi soggetti, se i nuovi vincoli introdotti dovessero essere confermati, non potranno ottenere incentivi da questi impianti.
A questo punto bisognerà vedere le indicazioni operative del GSE, che dovrebbero arrivare entro la fine del mese, e che si trova di fronte un bel dilemma nel dover realizzare regole operative sulla base di norme in contrasto fra di loro.