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06 giugno 2023

Nuove regole GSE: definizione dei poteri di controllo in una CER (3/6)

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Le nuove regole operative del GSE sono in consultazione fino al prossimo 19 giugno. 

In questo terzo post esaminiamo brevemente la proposta di GSE per precisare il significato di poteri di controllo di una Comunità Energetica Rinnovabile.

La normativa infatti, prevede che non tutti i membri di una CER possono avere poteri di controllo. Ad esempi le grandi aziende possono partecipare ad una CER ma non possono avere poteri di controllo.

Questo post fa parte di un gruppo di sei articoli:

  1. Regole tecniche GSE in consultazione
  2. Ammissione al servizio, individuazione del soggetto referente
  3. Ammissione al servizio, definizione dei poteri di controllo per le CER
  4. Ammissione al servizio, disponibilità dell’impianto di produzione per le CER
  5. modalità di attivazione del servizio, gestione del contratto
  6. modalità di erogazione dei contributi previsti dal servizio, acconto e conguaglio

L'art. 31, comma 1, lett. b, del d.lgs. 199/2021 stabilisce che “la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT."

Ma cosa sono i poteri di controllo in una CER? Cosa vuol dire che un soggetto è membro di un'organizzazione (un'associazione, una società) ma non ha poteri di controllo?. Non può assumere decisioni? Non può controllare quello che avviene nell'organizzazione?  

Il GSE, che deve convalidare le CER, deve utilizzare un criterio oggettivo e chiaro per stabilire se i poteri di controllo sono esercitati dai soggetti che ne hanno diritto.

I poteri di controllo in una CER

La proposta del GSE

Considerato l’ampio novero delle configurazioni, il GSE ritiene opportuno introdurre una definizione che possa essere adattata ad ogni tipologia di autoconsumo diffuso e che sia in linea con la ratio della norma al fine anche di cogliere quegli aspetti maggiormente qualificanti di qualsivoglia potere di controllo tali da assicurare che la costituzione e l’attività di gestione della configurazione risultino conformi ai parametri, ai limiti, ai presupposti e alle finalità contemplate sia dal quadro normativo e regolatorio vigenti, sia dagli atti di autonomia privata (scopo statutario).

GSE propone la seguente definizione:

"Per poteri di controllo si devono intendere quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle CER, sono attribuiti a soggetti scelti per garantire il corretto conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento. Tali soggetti potranno essere singoli o far parte di un organo costituito per tale finalità”.

La discussione

Si condivide la proposta del GSE? 
Quali ulteriori elementi sarebbe necessario prendere in considerazione, nel rispetto delle previsioni contenute all'articolo 31, comma 1, lettera b) del d. lgs. 199/21? 
Motivare la risposta. 

Proviamo a fare delle prime valutazioni.

La definizione è molto generica, sintetizza bene l'obiettivo del legislatore. Di fatto i soggetti senza potere di controllo non possono partecipare alle decisioni e non possono accedere alle informazioni riservate che potrebbero essere utilizzate per orientare le decisioni. 

In una CER in forma societaria, una cooperativa o un consorzio ad esempio, questo significa prevedere la figura del socio senza poteri di controllo, che quindi non ha diritto di voto, non può assumere incarichi decisionali, non ha diritto di ricevere notizie riservate sullo svolgimento degli affari sociali o di esaminare i libri sociali.
 
Occorre valutare se non sia opportuno esplicitare questi concetti, magari declinandoli per ogni singola configurazione, in modo da evitare diverse interpretazioni ed possibili contenziosi.