In questo terzo post esaminiamo brevemente la proposta di GSE per precisare il significato di poteri di controllo di una Comunità Energetica Rinnovabile.
La normativa infatti, prevede che non tutti i membri di una CER possono avere poteri di controllo. Ad esempi le grandi aziende possono partecipare ad una CER ma non possono avere poteri di controllo.
Questo post fa parte di un gruppo di sei articoli:- Regole tecniche GSE in consultazione
- Ammissione al servizio, individuazione del soggetto referente
- Ammissione al servizio, definizione dei poteri di controllo per le CER
- Ammissione al servizio, disponibilità dell’impianto di produzione per le CER
- modalità di attivazione del servizio, gestione del contratto
- modalità di erogazione dei contributi previsti dal servizio, acconto e conguaglio
L'art. 31, comma 1, lett. b, del d.lgs. 199/2021 stabilisce che “la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT."
Ma cosa sono i poteri di controllo in una CER? Cosa vuol dire che un soggetto è membro di un'organizzazione (un'associazione, una società) ma non ha poteri di controllo?. Non può assumere decisioni? Non può controllare quello che avviene nell'organizzazione?
Il GSE, che deve convalidare le CER, deve utilizzare un criterio oggettivo e chiaro per stabilire se i poteri di controllo sono esercitati dai soggetti che ne hanno diritto.
La proposta del GSE
Considerato l’ampio novero delle configurazioni, il GSE ritiene opportuno introdurre una definizione che possa essere adattata ad ogni tipologia di autoconsumo diffuso e che sia in linea con la ratio della norma al fine anche di cogliere quegli aspetti maggiormente qualificanti di qualsivoglia potere di controllo tali da assicurare che la costituzione e l’attività di gestione della configurazione risultino conformi ai parametri, ai limiti, ai presupposti e alle finalità contemplate sia dal quadro normativo e regolatorio vigenti, sia dagli atti di autonomia privata (scopo statutario).
GSE propone la seguente definizione:
"Per poteri di controllo si devono intendere quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle CER, sono attribuiti a soggetti scelti per garantire il corretto conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento. Tali soggetti potranno essere singoli o far parte di un organo costituito per tale finalità”.