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06 giugno 2023

Nuove regole GSE: disponibilità degli impianti di produzione (4/6)

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Le nuove regole operative del GSE sono in consultazione fino al prossimo 19 giugno. 

In questo quarto post esaminiamo brevemente la proposta di GSE per precisare il significato di disponibilità e controllo dell'impianto di produzione in una Comunità Energetica Rinnovabile.

La normativa infatti, prevede che gli impianti produttivi di energia rinnovabile, ammessi all'autoconsumo in una CER devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della CER stessa. Devono essere di sua proprietà. Se non sono di proprietà della CER devono essere acquisiti in affitto o in comodato d'uso? Oppure? 

Questo post fa parte di un gruppo di sei articoli:

  1. Regole tecniche GSE in consultazione
  2. Ammissione al servizio, individuazione del soggetto referente
  3. Ammissione al servizio, definizione dei poteri di controllo per le CER
  4. Ammissione al servizio, disponibilità dell’impianto di produzione per le CER
  5. modalità di attivazione del servizio, gestione del contratto
  6. modalità di erogazione dei contributi previsti dal servizio, acconto e conguaglio

L'articolo 31, comma 2, lettera a) del d.lgs. 199/2021 stabilisce che "ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità" e all'articolo 3.4, lettera g) del TIAD si conferma che "rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa".

Ma cosa vuol dire avere la disponibilità ed il controllo di un impianto? Deve essere di proprietà della CER. O se non è di proprietà della CER deve essere acquisito in affitto o in comodato d'uso? Oppure cos'altro? 

A questo quesito risponde il GSE con la proposta in consultazione. 

La disponibilità e controllo degli impianti di produzone in una CER

La proposta del GSE

Si ritiene che la disponibilità ed il controllo dell’impianto di produzione da parte della Comunità energetica rinnovabile possano essere dimostrati con un accordo sottoscritto tra le Parti di durata almeno annuale dal quale si possa evincere che l’impianto viene esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.

Le Parti possono prevedere che alla scadenza l’accordo sia tacitamente rinnovabile o in alternativa possono sottoscrivere un nuovo accordo.

Il GSE potrebbe individuare nelle Regole Operative i contenuti minimi di tale accordo.

La discussione

Si condivide la proposta di semplificazione individuata dal GSE? 
Quali elementi dovrebbero essere inseriti nell’accordo tra produttore e CER perché risultino verificate le previsioni di cui al comma 3.4, lettera g) del TIAD? Motivare la risposta

Proviamo anche qui fare delle prime valutazioni.

Gli impianti utilizzati dalla comunità per l'autoconsumo sono nella disponibilità e sono controllati dalla comunità. O perché sono di proprietà della comunità stessa oppure perché gli sono stati affidati in qualunque modo, con un contratto (affitto, comodato d'uso, usufrutto, o altro tipo di contratto).  

GSE propone che, nei casi di altro tipo di contratto, che la comunità possa affidare in gestione al produttore stesso l'impianto di cui ha la disponibilità, inserendo delle clausole vincolanti coerenti con gli obiettivi economico-finanziari della CER.  Non dovrebbero esserci problemi, come anche proprietario e CER possono decidere congiuntamente di affidare la gestione ad un soggetto terzo che può garantire più elevati livelli di servizio.

Quali elementi dovrebbero essere inseriti nell’accordo tra produttore e CER?
Sicuramente l'accordo sulla gestione. L'impianto deve essere mantenuto funzionante, la manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata secondo regole e tempi concordati, l'energia prodotta deve essere valorizzata secondo regole precise, prevedendo compensazioni in caso di variazioni, ad esempio della percentuale di autoconsumo fisico sull'energia immessa in rete. Oppure stabilire una valorizzazione per la CER per tutta l'energia prodotta, in modo da rendere conveniente per tutti l'autoconsumo fisico. 
    
In sostanza, la comunità deve garantire che l'impianto inserito nella configurazione sia utilizzato al meglio per l'autoconsumo, garantendo la remunerazione del proprietario che ha fatto l'investimento, ma senza discriminazioni in riferimento alla disponibilità dell'energia da utilizzare per la condivisione e l'autoconsumo diffuso.